Contratto di servizi
FirmatoEsempio
Chiuso con il fascicolo di provaFaccia avanzare i contratti commerciali con una firma elettronica secondo l'articolo 20 del CAD e l'eIDAS, e conservi il fascicolo di chiusura con il file.
Firma elettronica semplice su Essential e Pro · la QES per l'Europa è un'opzione Enterprise
Contratto di servizi
FirmatoEsempio
Chiuso con il fascicolo di provaeIDASArticolo 25, effetto giuridico
Art. 20CAD, forma scritta
Art. 2702Solo con una firma più forte
PDF + fascicoloScarichi la prova
Un flusso. Un fascicolo chiaro.
Un percorso chiaro che registra l'intenzione, ogni azione e la prova dell'accordo.
Carichi il documento, posizioni i campi e indichi ogni firmatario.
Veda come funzionaOgni persona accetta il processo elettronico e firma i campi che ha posizionato.
Veda come funzionaScarichi il PDF chiuso insieme al fascicolo di prova.
Veda come funzionaAccordi di tutti i giorni
Carichi un PDF e conservi il fascicolo di chiusura con il file. I documenti che richiedono la forma scritta dell'articolo 20 o un atto pubblico non sono in questo elenco.
E molti altri.
Il quadro italiano
L'articolo 20, comma 1-bis, del CAD, decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005, dice che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, oppure quando è formato con il processo di identificazione fissato da AgID. Negli altri casi il giudice valuta liberamente la forma scritta e il valore probatorio. La firma standard di inSigner è una firma elettronica semplice. Non è una firma digitale, né qualificata, né avanzata.
eIDAS
Articolo 25
A una firma elettronica non si negano effetto giuridico né valore di prova solo perché è elettronica. L'articolo 25 si applica in Italia.
20
CAD
L'articolo 20 riserva la forma scritta e l'efficacia dell'articolo 2702 a una firma digitale, a un'altra firma qualificata o a una firma avanzata, oppure al processo di AgID. La firma standard di inSigner non è nessuna di queste. La QES per l'Europa è un'opzione Enterprise, non su Essential o Pro, e non è una firma digitale italiana.
La prova, non solo una firma
Il fascicolo di chiusura riunisce chi è stato invitato, che cosa ha firmato e l'hash del file finale.
Fascicolo di prova
EsempioSe il file cambia, l'hash non coincide più. Lo scarichi con il PDF.
Il fascicolo conserva l'accettazione del processo elettronico.
Nome, e-mail o telefono, e gli eventi di invio, visualizzazione e firma.
Un fascicolo cronologico dalla consegna alla chiusura.
Un hash SHA-256 mostra se il file finale coincide ancora.
Contratti commerciali
Lo stesso fascicolo di chiusura per i contratti commerciali che non richiedono la forma scritta dell'articolo 20 né un atto pubblico.
Contratti di vendita
Accordi con fornitori
NDA
Proposte
Ordini
Capitolati
Lettere di offerta
Conferme di policy
Lo stesso flusso
Nelle lingue che già usa
Domande, con risposta
I limiti sono qui, compreso l'articolo 21, il GDPR e le affermazioni che questa pagina non fa.
Contatti il nostro teamLe parti di un flusso di firma elettronica in Italia che il servizio offre oggi.
Per molti contratti commerciali, sì. L'articolo 25 del regolamento (UE) 910/2014, che si applica in Italia, dice che a una firma elettronica non si negano effetto giuridico né valore di prova solo perché è elettronica. L'articolo 20, comma 1-bis, del CAD dà il requisito della forma scritta, e l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, quando è apposta una firma digitale, un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, oppure quando il documento è formato con il processo di identificazione fissato da AgID. Negli altri casi il giudice valuta liberamente la forma scritta e il valore probatorio. La firma standard di inSigner è una firma elettronica semplice. Il suo effetto dipende ancora dal documento.
L'articolo 1, comma 1-bis, dice che al CAD si applicano le definizioni dell'articolo 3 del regolamento eIDAS. L'articolo 1, lettera s, definisce la firma digitale come un tipo particolare di firma qualificata basato su una coppia di chiavi pubblica e privata, che serve a rendere manifesta e a verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Il comma 1-ter dell'articolo 20 dice che l'uso di un dispositivo di firma qualificata o digitale si presume attribuibile al titolare, salvo che il titolare provi il contrario. La firma standard di inSigner non è quel dispositivo, e questa pagina non presenta il flusso come il processo di AgID della prima frase del comma 1-bis. Il Suo consulente decide quale firma richiede il documento.
Ogni persona firma i campi che Lei ha posizionato nel documento che ha inviato. Il fascicolo di prova conserva il nome e l'e-mail o il telefono, quando il documento è stato inviato, visto e firmato, l'indirizzo IP, i dati del dispositivo e l'autenticazione usata.
Sì. Può scaricare il PDF chiuso e il fascicolo di prova, compreso un hash SHA-256 del file finale. Se cambia anche un solo byte, l'hash non coincide più. L'hash è un controllo di integrità. Non è una firma digitale e non è il processo di AgID.
I limiti, comprese le affermazioni che questa pagina non fa.
No. Essential e Pro usano una firma elettronica semplice. La QES per l'Europa è un'opzione Enterprise, con prezzo separato, e non è una firma digitale italiana. Non è su Essential né su Pro. La presunzione del comma 1-ter si applica a un dispositivo di firma qualificata o digitale, non alla firma standard.
No. L'articolo 21, comma 2-bis, dice che, salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti del numero 13 sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure sono formati con le ulteriori modalità della prima frase dell'articolo 20, comma 1-bis. Il comma 2-ter dice che, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 110/2010, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale, a pena di nullità, con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni firmano alla presenza del pubblico ufficiale. inSigner non agisce come pubblico ufficiale e non riceve un atto pubblico.
No. Per i documenti che Lei invia, Lei è il titolare del trattamento e Nubesti è il responsabile secondo l'accordo di trattamento, che include le clausole contrattuali tipo dell'UE. inSigner non scrive le Sue informative né la Sua base giuridica. Nubesti è titolare per l'account, la fatturazione, la sicurezza, il supporto e il marketing.
No. Non lo usi per impostazione predefinita per moduli dei pazienti, consenso clinico, apertura di conti, decisioni di credito o KYC. Non c'è una pagina di stato pubblica né una percentuale di disponibilità.
La legge stessa, non il riassunto di un fornitore.
Questa pagina è informazione generale sul diritto italiano, non una consulenza legale. La policy sulle firme nel centro legale è il testo vincolante. Responsabilità della firma elettronica
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